Nel caso di scissione totale la società scissa è assoggettabile a fallimento entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese ed alla sua dichiarazione di fallimento non è di ostacolo il fatto che nessuno dei suoi creditori abbia formulato opposizione alla disaggregazione dell’ente ex art. 2506-ter, 5° comma, c.c. e art. 2503 c.c., non costituendo lo strumento dell’opposizione alla scissione un rimedio “sostitutivo e necessario”, ma solo “aggiuntivo”.