Ripercorrendo la disciplina delle rimanenze in relazione agli immobili-merce, la Cassazione indica che il completamento dell’opera pluriennale non determina, nella disciplina del reddito d’impresa, la produzione di ricavi, in assenza della liquidazione a titolo definitivo dei compensi dovuti all’impresa, e quindi della sua accettazione da parte del committente.
Il contributo, ricostruendo in senso critico la disciplina delle rimanenze di opere pluriennali e la sua ratio, colloca l'ordinanza n. 11631/2023 della Corte di Cassazione come un raccordo di tale normativa con la previsione dell'art. 85 TUIR, che per la produzione di ricavi richiede, giuridicamente, il trasferimento della “responsabilità” sulle merci.