L’Autore osserva, anzitutto, come la codificazione, con la L. n. 80 del 2005, del potere del giudice di conoscere della fondatezza dell’istanza nell’ambito del giudizio sul silenzio costituisce un caso, piuttosto singolare, di norma introdotta contro la consolidata impostazione giurisprudenziale. L’Autore, dopo aver riconosciuto che il nuovo quadro legislativo scolpisce sempre più il giudizio sul silenzio come giudizio sul rapporto, rileva come non tutti i procedimenti a iniziativa di parte consentono l’esame della fondatezza dell’istanza. Per ragioni logiche e di sistema, va certamente esclusa la sindacabilità della fondatezza della pretesa in presenza di fattispecie provvedimentali caratterizzate da discrezionalità amministrativa, fatte salve le ipotesi tassative di attribuzione al G.A. del potere di decisione nel merito. Per ragioni diverse, di tipo squisitamente processuale, analoga esclusione varrebbe nei casi di provvedimento vincolato, allorché l’adozione del medesimo presupponga un’istruttoria complessa e/o valutazioni tecnico-discrezionali. L’Autore individua, quindi, la fattispecie procedimentale legittimante la valutazione della fondatezza dell’istanza in quella che conduca a un provvedimento vincolato senza necessità di un’istruttoria complessa e/o comportante apprezzamenti di tipo tecnico-scientifico. Osserva, conclusivamente, l’Autore come l’ordinamento positivo evolva, oggi, in direzione di un effettivo rafforzamento della tutela riconosciuta alla pretesa del privato ad una risposta della P.A., ogni qual volta questa sia obbligata a fornirla.

L’accertamento della fondatezza dell’istanza nel giudizio sul silenzio

STICCHI DAMIANI, Ernesto
2005-01-01

Abstract

L’Autore osserva, anzitutto, come la codificazione, con la L. n. 80 del 2005, del potere del giudice di conoscere della fondatezza dell’istanza nell’ambito del giudizio sul silenzio costituisce un caso, piuttosto singolare, di norma introdotta contro la consolidata impostazione giurisprudenziale. L’Autore, dopo aver riconosciuto che il nuovo quadro legislativo scolpisce sempre più il giudizio sul silenzio come giudizio sul rapporto, rileva come non tutti i procedimenti a iniziativa di parte consentono l’esame della fondatezza dell’istanza. Per ragioni logiche e di sistema, va certamente esclusa la sindacabilità della fondatezza della pretesa in presenza di fattispecie provvedimentali caratterizzate da discrezionalità amministrativa, fatte salve le ipotesi tassative di attribuzione al G.A. del potere di decisione nel merito. Per ragioni diverse, di tipo squisitamente processuale, analoga esclusione varrebbe nei casi di provvedimento vincolato, allorché l’adozione del medesimo presupponga un’istruttoria complessa e/o valutazioni tecnico-discrezionali. L’Autore individua, quindi, la fattispecie procedimentale legittimante la valutazione della fondatezza dell’istanza in quella che conduca a un provvedimento vincolato senza necessità di un’istruttoria complessa e/o comportante apprezzamenti di tipo tecnico-scientifico. Osserva, conclusivamente, l’Autore come l’ordinamento positivo evolva, oggi, in direzione di un effettivo rafforzamento della tutela riconosciuta alla pretesa del privato ad una risposta della P.A., ogni qual volta questa sia obbligata a fornirla.
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