Il lavoro affronta il tema del significato della regola, enunciata nel I sec. a.C. da Quinto Mucio Scevola, per cui, qualora sia incerta la provenienza dei beni rinvenuti nel patrimonio di una donna, si presume che essi le derivino dal coniuge (defunto). La regola, escogitata per ovviare ad alcuni problemi di successione ereditaria, è stata poi trasposta ed applicata, nel medioevo e nelle codificazioni otto-novecentesche, nel quadro della regolamentazione dei diritti dei creditori verso la massa fallimentare del coniuge fallito.
Suggestioni in tema di “praesumptio Muciana”
LAMBERTI, Francesca
2008-01-01
Abstract
Il lavoro affronta il tema del significato della regola, enunciata nel I sec. a.C. da Quinto Mucio Scevola, per cui, qualora sia incerta la provenienza dei beni rinvenuti nel patrimonio di una donna, si presume che essi le derivino dal coniuge (defunto). La regola, escogitata per ovviare ad alcuni problemi di successione ereditaria, è stata poi trasposta ed applicata, nel medioevo e nelle codificazioni otto-novecentesche, nel quadro della regolamentazione dei diritti dei creditori verso la massa fallimentare del coniuge fallito.File in questo prodotto:
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