La legittimazione della famiglia a intervenire in campo sociale, non deriva solo dal processo di trasformazione del modello di Stato sociale e dalla conseguente legislazione nazionale e regionale sul tema; è parimenti ricavabile dall’autonomo fondamento costituzionale riconoscibile al riguardo. Nel sistema costituzionale, infatti, la centralità del principio personalista comporta che siano considerate dall’ordinamento l’insieme delle esigenze (materiali, culturali, relazionali e finanche affettive) del singolo. Anche i diritti sociali, di conseguenza, non possono non risentire della relazionalità assicurata al titolare. Il ruolo sociale riconosciuto alla famiglia, per tale via, si pone a garanzia di tale relazionalità, da soddisfare secondo le modalità fissate dal principio di sussidiarietà. Una volta situati nella famiglia e assunta la relativa relazionalità, i diritti sociali non si riferiscono più al titolare singolarmente inteso e avulso dal contesto comunitario di riferimento; sono invece collegati allo status familiare dello stesso e al diritto-dovere degli altri congiunti e della famiglia nel suo insieme, di provvedere al mantenimento materiale ed alla cura affettiva del componente debole. Con la conseguenza che, per quanto possibile, il contenuto della prestazione sociale non può non ripetere tale relazionalità, sostanziando del relativo legame giuridico e metagiuridico tanto la previa pretesa del servizio, quanto la successiva soddisfazione. E così, il profilo preferenziale e infungibile della prestazione assume una connotazione ulteriore a garanzia della libera determinazione di entrambi i soggetti coinvolti nel rapporto sociale (l’utente-familiare e l’erogatore-famiglia): per un verso, il singolo congiunto può vantare il diritto a una prestazione sociale personalizzata, da ricevere mediante la concreta famiglia di appartenenza; per altro verso, la medesima famiglia ha titolo ad essere favorita nel relativo intervento, in quanto l’erogazione del servizio richiesto, coincide con l’esercizio della funzione familiare.

Famiglia e sussidiarietà, ovvero: dei diritti (sociali) della famiglia

TONDI DELLA MURA, Vincenzo
2005-01-01

Abstract

La legittimazione della famiglia a intervenire in campo sociale, non deriva solo dal processo di trasformazione del modello di Stato sociale e dalla conseguente legislazione nazionale e regionale sul tema; è parimenti ricavabile dall’autonomo fondamento costituzionale riconoscibile al riguardo. Nel sistema costituzionale, infatti, la centralità del principio personalista comporta che siano considerate dall’ordinamento l’insieme delle esigenze (materiali, culturali, relazionali e finanche affettive) del singolo. Anche i diritti sociali, di conseguenza, non possono non risentire della relazionalità assicurata al titolare. Il ruolo sociale riconosciuto alla famiglia, per tale via, si pone a garanzia di tale relazionalità, da soddisfare secondo le modalità fissate dal principio di sussidiarietà. Una volta situati nella famiglia e assunta la relativa relazionalità, i diritti sociali non si riferiscono più al titolare singolarmente inteso e avulso dal contesto comunitario di riferimento; sono invece collegati allo status familiare dello stesso e al diritto-dovere degli altri congiunti e della famiglia nel suo insieme, di provvedere al mantenimento materiale ed alla cura affettiva del componente debole. Con la conseguenza che, per quanto possibile, il contenuto della prestazione sociale non può non ripetere tale relazionalità, sostanziando del relativo legame giuridico e metagiuridico tanto la previa pretesa del servizio, quanto la successiva soddisfazione. E così, il profilo preferenziale e infungibile della prestazione assume una connotazione ulteriore a garanzia della libera determinazione di entrambi i soggetti coinvolti nel rapporto sociale (l’utente-familiare e l’erogatore-famiglia): per un verso, il singolo congiunto può vantare il diritto a una prestazione sociale personalizzata, da ricevere mediante la concreta famiglia di appartenenza; per altro verso, la medesima famiglia ha titolo ad essere favorita nel relativo intervento, in quanto l’erogazione del servizio richiesto, coincide con l’esercizio della funzione familiare.
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