La Costituzione italiana all’articolo 45 sancisce che la Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge, pertanto, da un lato promuove e favorisce l'incremento della cooperazione con i mezzi più idonei e dall’altro ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità. Nel presente lavoro, quindi, è stato analizzato il sistema dei controlli a cui le società mutualistiche sono sottoposte. Un impianto di controlli significativamente più articolato di quello stabilito per le altre tipologie organizzative di pari dimensioni e che può essere di due tipi. Il primo ha natura pubblico-amministrativa, ed è teso a verificare attraverso le attività di vigilanza e di ispezione straordinaria – di competenza del Ministero delle Attività Produttive (oggi Ministero dello Sviluppo Economico), salvo i casi di deroga – che la cooperativa sia meritevole delle previste agevolazioni statali. Il secondo, invece, è di tipo civilistico (disciplinato dal legislatore nel codice civile), e prevede come soggetto responsabile della complessa attività di controllo sia di legalità che sul sistema organizzativo e amministrativo aziendale un organo sociale interno, essenzialmente il collegio sindacale. In materia contabile, invece, la competenza dei controlli è riservata a diversi soggetti a ciò abilitati che variano in relazione al modello di governance adottato.
Le cooperative, la mutualità ed i relativi controlli.
COSTA, Antonio
2007-01-01
Abstract
La Costituzione italiana all’articolo 45 sancisce che la Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge, pertanto, da un lato promuove e favorisce l'incremento della cooperazione con i mezzi più idonei e dall’altro ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità. Nel presente lavoro, quindi, è stato analizzato il sistema dei controlli a cui le società mutualistiche sono sottoposte. Un impianto di controlli significativamente più articolato di quello stabilito per le altre tipologie organizzative di pari dimensioni e che può essere di due tipi. Il primo ha natura pubblico-amministrativa, ed è teso a verificare attraverso le attività di vigilanza e di ispezione straordinaria – di competenza del Ministero delle Attività Produttive (oggi Ministero dello Sviluppo Economico), salvo i casi di deroga – che la cooperativa sia meritevole delle previste agevolazioni statali. Il secondo, invece, è di tipo civilistico (disciplinato dal legislatore nel codice civile), e prevede come soggetto responsabile della complessa attività di controllo sia di legalità che sul sistema organizzativo e amministrativo aziendale un organo sociale interno, essenzialmente il collegio sindacale. In materia contabile, invece, la competenza dei controlli è riservata a diversi soggetti a ciò abilitati che variano in relazione al modello di governance adottato.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.