Il lavoro affronta il tema del significato della regola, enunciata nel I sec. a.C. da Quinto Mucio Scevola, per cui, qualora sia incerta la provenienza dei beni rinvenuti nel patrimonio di una donna, si presume che essi le derivino dal coniuge (defunto). La regola, escogitata per ovviare ad alcuni problemi di successione ereditaria, è stata poi trasposta ed applicata, nel medioevo e nelle codificazioni otto-novecentesche, nel quadro della regolamentazione dei diritti dei creditori verso la massa fallimentare del coniuge fallito. Il lavoro, una versione diversa da quella apparsa negli Studi in memoria di Gennaro Franciosi, affronta la situazione della regola in legislazioni scelte dell'Europa continentale, per poi ripercorrerne le vicende storiche.
La c.d. 'presunzione muciana': un esempio di 'multiplex interpretatio' nell'esperienza romana
LAMBERTI, Francesca
2009-01-01
Abstract
Il lavoro affronta il tema del significato della regola, enunciata nel I sec. a.C. da Quinto Mucio Scevola, per cui, qualora sia incerta la provenienza dei beni rinvenuti nel patrimonio di una donna, si presume che essi le derivino dal coniuge (defunto). La regola, escogitata per ovviare ad alcuni problemi di successione ereditaria, è stata poi trasposta ed applicata, nel medioevo e nelle codificazioni otto-novecentesche, nel quadro della regolamentazione dei diritti dei creditori verso la massa fallimentare del coniuge fallito. Il lavoro, una versione diversa da quella apparsa negli Studi in memoria di Gennaro Franciosi, affronta la situazione della regola in legislazioni scelte dell'Europa continentale, per poi ripercorrerne le vicende storiche.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.