Ogni tipo di atto (individuale o sociale, privato o pubblico) può considerarsi condizionato dal contesto di riferimento. E’ il contesto, infatti, a conferire significato e rilievo a qualunque attività (comprese quelle idonee a produrre norme giuridiche), al punto da definire i processi cognitivi da cui le stesse traggono origine. In tal senso, il contesto non rimane estraneo alle vicende istituzionali; partecipa, invece, prescrittivamente al dispiegarsi delle relative dinamiche, nel senso che condiziona il reale funzionamento degli organi e le relative determinazioni, sino ad incidere tanto sulla procedibilità ed il metodo, quanto sul contenuto, sugli esiti e sugli effetti delle politiche poste in essere. Il rilievo ha una duplice implicazione. Per un verso, importa che ogni atto (anche normativo) non possa essere né elaborato, né interpretato al di fuori del contesto, ricevendo da questo le ragioni della propria funzionalità e specificità; con la conseguenza che l’eventuale mancata corrispondenza con le esigenze culturali, sociali e politiche della comunità, si ripercuota negativamente sulla relativa linearità e sul conseguente rendimento. Da tale punto di vista, la forza condizionante del contesto agisce pure prescrittivamente: non si limita solo a condizionare le opzioni di volta in volta interessate, ma sanziona altresì nei fatti le soluzione eventualmente contrastanti con le esigenze della comunità; con ciò rendendo le prime, a seconda dei casi, in tutto o in parte insuscettibili di effetti, ineffettive, ovvero difformi dal modello astrattamente preso a riferimento. Per altro verso, il rilievo comporta che la prescrittività del contesto non si esaurisca nella sola ostatività materiale, producendo altresì effetti giuridici, secondo la più generale molteplicità delle forme di partecipazione del fatto al diritto. Ed invero, il fatto interviene nel processo di formazione e sviluppo del diritto in via tanto integrativa quanto parametrica, con la conseguenza che l’errata o inadeguata considerazione dello stesso, sanzioni negativamente gli atti così posti in essere, inficiandone anche la validità. Per tale via, la forza prescrittiva esercitata dal contesto, oltre a manifestarsi materialmente, secondo le varie ipotesi di ostatività realizzabili nella specie, si compie anche giuridicamente, secondo i vizi di volta in volta rinvenibili. Deriva da tali considerazioni che inattuabilità, improcedibilità, ineffettività, inefficacia ed invalidità, per così dire, rappresentino i diversi esiti della medesima patologia; costituiscano, ciascuna nel proprio ambito, alcune delle forme (tipizzate o meno) di reazione dell’ordinamento verso atti, fatti e comportamenti in genere, che in qualche modo si discostano dal medesimo dato reale.

Primi rilievi metodologici sui fattori di condizionamento delle riforme

TONDI DELLA MURA, Vincenzo
2009-01-01

Abstract

Ogni tipo di atto (individuale o sociale, privato o pubblico) può considerarsi condizionato dal contesto di riferimento. E’ il contesto, infatti, a conferire significato e rilievo a qualunque attività (comprese quelle idonee a produrre norme giuridiche), al punto da definire i processi cognitivi da cui le stesse traggono origine. In tal senso, il contesto non rimane estraneo alle vicende istituzionali; partecipa, invece, prescrittivamente al dispiegarsi delle relative dinamiche, nel senso che condiziona il reale funzionamento degli organi e le relative determinazioni, sino ad incidere tanto sulla procedibilità ed il metodo, quanto sul contenuto, sugli esiti e sugli effetti delle politiche poste in essere. Il rilievo ha una duplice implicazione. Per un verso, importa che ogni atto (anche normativo) non possa essere né elaborato, né interpretato al di fuori del contesto, ricevendo da questo le ragioni della propria funzionalità e specificità; con la conseguenza che l’eventuale mancata corrispondenza con le esigenze culturali, sociali e politiche della comunità, si ripercuota negativamente sulla relativa linearità e sul conseguente rendimento. Da tale punto di vista, la forza condizionante del contesto agisce pure prescrittivamente: non si limita solo a condizionare le opzioni di volta in volta interessate, ma sanziona altresì nei fatti le soluzione eventualmente contrastanti con le esigenze della comunità; con ciò rendendo le prime, a seconda dei casi, in tutto o in parte insuscettibili di effetti, ineffettive, ovvero difformi dal modello astrattamente preso a riferimento. Per altro verso, il rilievo comporta che la prescrittività del contesto non si esaurisca nella sola ostatività materiale, producendo altresì effetti giuridici, secondo la più generale molteplicità delle forme di partecipazione del fatto al diritto. Ed invero, il fatto interviene nel processo di formazione e sviluppo del diritto in via tanto integrativa quanto parametrica, con la conseguenza che l’errata o inadeguata considerazione dello stesso, sanzioni negativamente gli atti così posti in essere, inficiandone anche la validità. Per tale via, la forza prescrittiva esercitata dal contesto, oltre a manifestarsi materialmente, secondo le varie ipotesi di ostatività realizzabili nella specie, si compie anche giuridicamente, secondo i vizi di volta in volta rinvenibili. Deriva da tali considerazioni che inattuabilità, improcedibilità, ineffettività, inefficacia ed invalidità, per così dire, rappresentino i diversi esiti della medesima patologia; costituiscano, ciascuna nel proprio ambito, alcune delle forme (tipizzate o meno) di reazione dell’ordinamento verso atti, fatti e comportamenti in genere, che in qualche modo si discostano dal medesimo dato reale.
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