In occasione dell’annuale legge finanziaria il legislatore ci ha abituato a previsioni che incidono sul sistema della responsabilità di amministratori e dipendenti pubblici. Si tratta sia di disposizioni (quali quelle sul cd. condono erariale previsto nella l.f. 2006) che hanno l’effetto di “alleggerire” quel sistema, mediante la definizione anticipata dei giudizi di appello aventi ad oggetto le sentenze di condanna delle Sezioni regionali della Corte dei Conti; sia di disposizioni che introducono fattispecie di responsabilità lato sensu amministrativa. Esempi significativi – e assai eterogenei – di quest’ultima tendenza si ritrovano nelle ll.ff. 2003 e 2008: alcuni casi parrebbero ipotesi di responsabilità amministrativa di tipo ordinario (ossia risarcitorio); in altri casi, pare invece ricorrere una fattispecie di responsabilità sanzionatoria. Vi è da chiedersi allora se, introducendo di volta in volta una o più fattispecie di “responsabilità sanzionatoria”, il legislatore intenda costruire un sistema o comunque un modello generale di responsabilità sanzionatoria contabile e se il fondamento costituzionale di un simile sistema sanzionatorio sia individuabile nell’art. 25 Cost. ovvero nell’art. 23 Cost.. Restano, in ogni caso, forti perplessità sul modo alluvionale di costruzione di questo eventuale “sistema sanzionatorio contabile”, rimesso agli ondivaghi indirizzi politici di questa o quella maggioranza politica, e alla sua capacità di tenuta rispetto all’usuale “assalto alla diligenza” di fine anno.
Immagini dell’amministrazione: leggi finanziarie e responsabilità
PORTALURI, Pier Luigi
2009-01-01
Abstract
In occasione dell’annuale legge finanziaria il legislatore ci ha abituato a previsioni che incidono sul sistema della responsabilità di amministratori e dipendenti pubblici. Si tratta sia di disposizioni (quali quelle sul cd. condono erariale previsto nella l.f. 2006) che hanno l’effetto di “alleggerire” quel sistema, mediante la definizione anticipata dei giudizi di appello aventi ad oggetto le sentenze di condanna delle Sezioni regionali della Corte dei Conti; sia di disposizioni che introducono fattispecie di responsabilità lato sensu amministrativa. Esempi significativi – e assai eterogenei – di quest’ultima tendenza si ritrovano nelle ll.ff. 2003 e 2008: alcuni casi parrebbero ipotesi di responsabilità amministrativa di tipo ordinario (ossia risarcitorio); in altri casi, pare invece ricorrere una fattispecie di responsabilità sanzionatoria. Vi è da chiedersi allora se, introducendo di volta in volta una o più fattispecie di “responsabilità sanzionatoria”, il legislatore intenda costruire un sistema o comunque un modello generale di responsabilità sanzionatoria contabile e se il fondamento costituzionale di un simile sistema sanzionatorio sia individuabile nell’art. 25 Cost. ovvero nell’art. 23 Cost.. Restano, in ogni caso, forti perplessità sul modo alluvionale di costruzione di questo eventuale “sistema sanzionatorio contabile”, rimesso agli ondivaghi indirizzi politici di questa o quella maggioranza politica, e alla sua capacità di tenuta rispetto all’usuale “assalto alla diligenza” di fine anno.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.