Il confronto tra le germane esperienze giuridiche del "procedimento" e del "processo" è sempre euristicamente fecondo. Procedimento e processo, lungi dal rappresentare mondi irriducibili, sono intimamente legati dall'ascrizione al genus comune della procedura: comparare le soluzioni elaborate da ciascuna di tali esperienze, pertanto, può contribuire all'enucleazione della regola di "buona procedura" da applicare in risposta a specifici hard cases, ove la legislazione non fornisca indicazioni risolutive. Scorrendo le pronunce della giurisprudenza amministrativa è frequente rinvenire riferimenti all’eventualità in cui il cittadino proponga, nei confronti della p.a., domande che appaiano prima facie "manifestamente infondate". Si sostiene, da parte della giurisprudenza, con l’avallo della dottrina, che la manifesta infondatezza della domanda non farebbe nascere per la p.a., in radice, alcun obbligo di avviare un procedimento amministrativo né di concluderlo. Una tale soluzione, tuttavia, stride con quella adottata nell’esperienza del processo: in essa, in forza del divieto di omissione di pronuncia, l’obbligo di provvedere sussiste anche nei confronti di domande manifestamente infondate. Sembra emergere, in tal modo, una discrasia: mentre nel processo ogni ricorso merita una risposta da parte del giudice, sarebbero invece configurabili atti di impulso procedimentale senza procedimento amministrativo, ovvero domande immeritevoli di risposta da parte della p.a. Nel lavoro, in opposizione alle opinioni maggioritarie, si argomenta la seguente tesi: - con riferimento tanto al processo giurisdizionale quanto al procedimento amministrativo, ad ogni domanda fondata, infondata, manifestamente fondata, manifestamente infondata, corrisponde comunque un obbligo di provvedere da parte del pubblico potere (giudice o pubblica amministrazione); - l’obbligo di provvedere a fronte della domanda è inderogabile e comporta la necessaria apertura della sequenza procedurale (processo giurisdizionale o procedimento amministrativo) da parte del pubblico potere; - la procedura aperta dalla proposizione della domanda è retta dai principî fondamentali del contraddittorio, della partecipazione, della trasparenza, il che implica, nel caso del procedimento amministrativo, il rispetto delle disposizioni di garanzia dettate dalla L. 241/1990; - il procedimento amministrativo (come il processo per il giudice) è l’unica “forma di giudizio” cui l’ordinamento giuridico riconosca validità ai fini della valutazione, da parte della p.a., della fondatezza o infondatezza (manifeste o meno) della domanda del cittadino; - pertanto, fuori dal procedimento e prima del procedimento la p.a. non può legittimamente presumere l’inaccoglibilità a priori della domanda, né assumere una sorta di “indegnità assoluta” della medesima a formare oggetto di vaglio procedimentale ad opera del potere pubblico; - l’atto conclusivo del procedimento amministrativo non muta la sua qualificazione giuridica di provvedimento per il fatto di avere ad oggetto, anziché l’accertamento dell’infondatezza non manifesta della domanda, l’accertamento dell’infondatezza manifesta della stessa; - in entrambi i casi, infatti, vi è comunque una decisione di segno negativo della p.a. circa la domanda, che sbarra al cittadino la strada per il conseguimento del bene della vita cui lo stesso aspira; - se così è, il cittadino non può essere espropriato né, a valle, dei propri diritti di reazione giurisdizionale avverso la decisione negativa una volta emessa, né, a monte, dei propri diritti partecipativi rispetto al procedimento amministrativo propedeutico all’adozione della decisione negativa; proprio per questo, il procedimento amministrativo deve sempre essere avviato e celebrato dalla p.a. che riceva una domanda di provvedimento da parte di un cittadino, senza eccezioni o deroghe che dipendano da un’arbitraria “prognosi pre-procedimentale” circa il possibile o probabile contenuto del provvedimento finale.
La "manifesta infondatezza" della domanda nel procedimento e nel processo
MONTEDURO, MASSIMO
2010-01-01
Abstract
Il confronto tra le germane esperienze giuridiche del "procedimento" e del "processo" è sempre euristicamente fecondo. Procedimento e processo, lungi dal rappresentare mondi irriducibili, sono intimamente legati dall'ascrizione al genus comune della procedura: comparare le soluzioni elaborate da ciascuna di tali esperienze, pertanto, può contribuire all'enucleazione della regola di "buona procedura" da applicare in risposta a specifici hard cases, ove la legislazione non fornisca indicazioni risolutive. Scorrendo le pronunce della giurisprudenza amministrativa è frequente rinvenire riferimenti all’eventualità in cui il cittadino proponga, nei confronti della p.a., domande che appaiano prima facie "manifestamente infondate". Si sostiene, da parte della giurisprudenza, con l’avallo della dottrina, che la manifesta infondatezza della domanda non farebbe nascere per la p.a., in radice, alcun obbligo di avviare un procedimento amministrativo né di concluderlo. Una tale soluzione, tuttavia, stride con quella adottata nell’esperienza del processo: in essa, in forza del divieto di omissione di pronuncia, l’obbligo di provvedere sussiste anche nei confronti di domande manifestamente infondate. Sembra emergere, in tal modo, una discrasia: mentre nel processo ogni ricorso merita una risposta da parte del giudice, sarebbero invece configurabili atti di impulso procedimentale senza procedimento amministrativo, ovvero domande immeritevoli di risposta da parte della p.a. Nel lavoro, in opposizione alle opinioni maggioritarie, si argomenta la seguente tesi: - con riferimento tanto al processo giurisdizionale quanto al procedimento amministrativo, ad ogni domanda fondata, infondata, manifestamente fondata, manifestamente infondata, corrisponde comunque un obbligo di provvedere da parte del pubblico potere (giudice o pubblica amministrazione); - l’obbligo di provvedere a fronte della domanda è inderogabile e comporta la necessaria apertura della sequenza procedurale (processo giurisdizionale o procedimento amministrativo) da parte del pubblico potere; - la procedura aperta dalla proposizione della domanda è retta dai principî fondamentali del contraddittorio, della partecipazione, della trasparenza, il che implica, nel caso del procedimento amministrativo, il rispetto delle disposizioni di garanzia dettate dalla L. 241/1990; - il procedimento amministrativo (come il processo per il giudice) è l’unica “forma di giudizio” cui l’ordinamento giuridico riconosca validità ai fini della valutazione, da parte della p.a., della fondatezza o infondatezza (manifeste o meno) della domanda del cittadino; - pertanto, fuori dal procedimento e prima del procedimento la p.a. non può legittimamente presumere l’inaccoglibilità a priori della domanda, né assumere una sorta di “indegnità assoluta” della medesima a formare oggetto di vaglio procedimentale ad opera del potere pubblico; - l’atto conclusivo del procedimento amministrativo non muta la sua qualificazione giuridica di provvedimento per il fatto di avere ad oggetto, anziché l’accertamento dell’infondatezza non manifesta della domanda, l’accertamento dell’infondatezza manifesta della stessa; - in entrambi i casi, infatti, vi è comunque una decisione di segno negativo della p.a. circa la domanda, che sbarra al cittadino la strada per il conseguimento del bene della vita cui lo stesso aspira; - se così è, il cittadino non può essere espropriato né, a valle, dei propri diritti di reazione giurisdizionale avverso la decisione negativa una volta emessa, né, a monte, dei propri diritti partecipativi rispetto al procedimento amministrativo propedeutico all’adozione della decisione negativa; proprio per questo, il procedimento amministrativo deve sempre essere avviato e celebrato dalla p.a. che riceva una domanda di provvedimento da parte di un cittadino, senza eccezioni o deroghe che dipendano da un’arbitraria “prognosi pre-procedimentale” circa il possibile o probabile contenuto del provvedimento finale.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.