Il commento analizza criticamente l’istituto degli “elenchi ufficiali di fornitori o prestatori di servizi” cui è dedicato l’art. 45 del Codice dei contratti pubblici, alla luce delle innovazioni apportate dall'art. 52 della Direttiva 2004/18/CE. Vengono esaminati, in particolare, profili problematici quali: - la recezione “selettiva” della disposizione comunitaria nell’art. 45 del Codice dei contratti pubblici; - il perimetro di applicazione dell’art. 45 e la sua autonomia rispetto alle fattispecie normate negli artt. 39, 40, 125 e 232 del d.lgs. 163/2006; - la funzione degli elenchi ufficiali come strumento di semplificazione probatoria per le stazioni appaltanti e per le imprese concorrenti; - i limiti dell’efficacia probatoria sul piano del contenuto e, in particolare, la circoscrizione ai soli requisiti “minimi” di partecipazione; - i limiti dell’efficacia probatoria sul piano del grado di vincolatività, con riferimento al carattere iuris tantum della presunzione di idoneità (dal lato della stazione appaltante) e alla non obbligatorietà dell’iscrizione agli elenchi (dal lato delle imprese concorrenti); - l'iscrizione agli elenchi ufficiali da parte di operatori economici di altri Stati membri; - l' avvalimento “infragruppo”; - il procedimento di istituzione degli elenchi ufficiali; - il procedimento di iscrizione negli elenchi ufficiali; - la “non immotivata contestazione” dei dati risultanti dagli elenchi ufficiali, quanto alle modalità procedurali ed ai contenuti sostanziali; - la qualificazione del silenzio della stazione appaltante a fronte della domanda di iscrizione ad un elenco ufficiale.
Commento all'art. 45 (Elenchi ufficiali di fornitori o prestatori di servizi)
MONTEDURO, MASSIMO
2011-01-01
Abstract
Il commento analizza criticamente l’istituto degli “elenchi ufficiali di fornitori o prestatori di servizi” cui è dedicato l’art. 45 del Codice dei contratti pubblici, alla luce delle innovazioni apportate dall'art. 52 della Direttiva 2004/18/CE. Vengono esaminati, in particolare, profili problematici quali: - la recezione “selettiva” della disposizione comunitaria nell’art. 45 del Codice dei contratti pubblici; - il perimetro di applicazione dell’art. 45 e la sua autonomia rispetto alle fattispecie normate negli artt. 39, 40, 125 e 232 del d.lgs. 163/2006; - la funzione degli elenchi ufficiali come strumento di semplificazione probatoria per le stazioni appaltanti e per le imprese concorrenti; - i limiti dell’efficacia probatoria sul piano del contenuto e, in particolare, la circoscrizione ai soli requisiti “minimi” di partecipazione; - i limiti dell’efficacia probatoria sul piano del grado di vincolatività, con riferimento al carattere iuris tantum della presunzione di idoneità (dal lato della stazione appaltante) e alla non obbligatorietà dell’iscrizione agli elenchi (dal lato delle imprese concorrenti); - l'iscrizione agli elenchi ufficiali da parte di operatori economici di altri Stati membri; - l' avvalimento “infragruppo”; - il procedimento di istituzione degli elenchi ufficiali; - il procedimento di iscrizione negli elenchi ufficiali; - la “non immotivata contestazione” dei dati risultanti dagli elenchi ufficiali, quanto alle modalità procedurali ed ai contenuti sostanziali; - la qualificazione del silenzio della stazione appaltante a fronte della domanda di iscrizione ad un elenco ufficiale.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.