Uno dei temi più discussi del diritto internazionale dell’economia riguarda l’integrazione di regole e valori non commerciali all’interno dei vari regimi giuridici che lo compongono. Tanto il diritto del commercio internazionale — in particolare, il sistema dell’Organizzazione Mondiale del Commercio — quanto la miriade di accordi internazionali che promuovono e proteggono gli investimenti esteri non prevedono, salvo rare eccezioni, obblighi per gli stati direttamente riguardanti valori fondamentali quali l’ambiente, la salute umana, i diritti dei lavoratori, il patrimonio culturale ed archeologico. Viceversa, i vari obblighi che questi regimi creano in capo agli stati rischiano di porre limitazioni più o meno intense alla tutela di tali valori, quando le misure statali a ciò finalizzate risultano in contrasto con tali obblighi. La rilevanza dei valori non commerciali, nei regimi suddetti, può allora porsi, per così dire, al negativo, come possibile limite rispetto all’operatività delle regole fondamentali volte a liberalizzare gli scambi o a proteggere i diritti degli investitori. Il tema è stato fortemente dibattuto nell’ambito del regime del GATT 1947 prima e del diritto dell’OMC dopo, in particolare riguardo a controversie che coinvolgevano misure statali volte a tutelare l’ambiente e la salute umana, ed è stato principalmente affrontato nel contenzioso tra gli stati secondo lo schema ’regola — eccezione’, in particolare sulla base dell’Art. XX GATT (2) e disposizioni omologhe. Oggi la discussione sull’integrazione di valori non commerciali si è estesa al terreno, molto più ’accidentato’ e complesso, del diritto internazionale degli investimenti, dove una trattazione unitaria di tale questione sembra particolarmente difficile da perseguire, in ragione dell’elevata frammentazione delle fonti, a differenza di quanto accade per il sistema dell’OMC. Alla luce di tutto ciò, questo articolo si propone di ricostruire il modello di integrazione proposto dalla prassi applicativa dell’Art. XX del GATT e di valutare se e quanto esso sia riproducibile nel variegato ambito del diritto internazionale degli investimenti, anche in virtù della progressiva inclusione nei trattati sugli investimenti di clausole che prevedono «eccezioni generali»’ sul tipo di quelle dell'Art. XX GATT.

Modelli giuridici di eccezione e integrazione di valori non commerciali: dall'esperienza del diritto GATT/OMC ai regimi di protezione degli investimenti esteri

DI BENEDETTO, SAVERIO
2013-01-01

Abstract

Uno dei temi più discussi del diritto internazionale dell’economia riguarda l’integrazione di regole e valori non commerciali all’interno dei vari regimi giuridici che lo compongono. Tanto il diritto del commercio internazionale — in particolare, il sistema dell’Organizzazione Mondiale del Commercio — quanto la miriade di accordi internazionali che promuovono e proteggono gli investimenti esteri non prevedono, salvo rare eccezioni, obblighi per gli stati direttamente riguardanti valori fondamentali quali l’ambiente, la salute umana, i diritti dei lavoratori, il patrimonio culturale ed archeologico. Viceversa, i vari obblighi che questi regimi creano in capo agli stati rischiano di porre limitazioni più o meno intense alla tutela di tali valori, quando le misure statali a ciò finalizzate risultano in contrasto con tali obblighi. La rilevanza dei valori non commerciali, nei regimi suddetti, può allora porsi, per così dire, al negativo, come possibile limite rispetto all’operatività delle regole fondamentali volte a liberalizzare gli scambi o a proteggere i diritti degli investitori. Il tema è stato fortemente dibattuto nell’ambito del regime del GATT 1947 prima e del diritto dell’OMC dopo, in particolare riguardo a controversie che coinvolgevano misure statali volte a tutelare l’ambiente e la salute umana, ed è stato principalmente affrontato nel contenzioso tra gli stati secondo lo schema ’regola — eccezione’, in particolare sulla base dell’Art. XX GATT (2) e disposizioni omologhe. Oggi la discussione sull’integrazione di valori non commerciali si è estesa al terreno, molto più ’accidentato’ e complesso, del diritto internazionale degli investimenti, dove una trattazione unitaria di tale questione sembra particolarmente difficile da perseguire, in ragione dell’elevata frammentazione delle fonti, a differenza di quanto accade per il sistema dell’OMC. Alla luce di tutto ciò, questo articolo si propone di ricostruire il modello di integrazione proposto dalla prassi applicativa dell’Art. XX del GATT e di valutare se e quanto esso sia riproducibile nel variegato ambito del diritto internazionale degli investimenti, anche in virtù della progressiva inclusione nei trattati sugli investimenti di clausole che prevedono «eccezioni generali»’ sul tipo di quelle dell'Art. XX GATT.
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