La disciplina giuridica dei procedimenti sanzionatori delle Autorità indipendenti esibisce una marcata differenziazione, ai limiti dell’incoerenza del quadro complessivo. Ciascuna Autorità sembra enfatizzare la particolare complessità delle proprie funzioni come giustificazione per un esercizio del potere di autonormazione, in forma regolamentare, in maniera tale da disegnare modelli procedimentali eterogenei e multipli, su misura delle proprie peculiarità: ne emerge una tendenza centrifuga che dà vita, agli occhi dell’interprete, a un paesaggio estremamente frastagliato. Muovendo dalla marcata eterogeneità tra i procedimenti sanzionatori delle Autorità indipendenti in base ai rispettivi regolamenti, il contributo affronta innanzitutto il problema dei rapporti tra le fonti (l. n. 241/1990, l. n. 689/1981, leggi di disciplina delle Autorità e relativi regolamenti sanzionatori) ai fini dell’individuazione di principi comuni applicabili ai procedimenti sanzionatori delle Autorità indipendenti. Criticando il paradigma dominante (che postula una “cedevolezza” della legge generale sul procedimento amministrativo rispetto alle discipline speciali proprie di ogni Autorità), il contributo riafferma la centralità ordinamentale della l. n. 241/1990. Quanto ai rapporti tra la l. n. 241/1990 e la l. n. 689/1981, il criterio della specialità viene messo a confronto con la plurifunzionalità del potere sanzionatorio delle Autorità indipendenti. La tesi sviluppata è quella secondo cui il potere sanzionatorio delle Autorità partecipa non solo della classica funzione punitiva e dissuasiva, consustanziale all’intero sistema della l. n. 689/1981, ma anche, ed in misura forse prevalente, della funzione di regolazione propria delle Autorità, fino a qualificarsi come attività di regolazione ex post e singulatim, vale a dire come verifica dell’efficacia, ricalibratura nel caso concreto e assestamento rispetto ai singoli operatori dell’attività di regolazione svolta ex ante e generaliter. L’attività di regolazione amministrativa indipendente viene ricostruita come circolo di azione, reazione e retroazione, distinguendo tra regolazione ex ante e generaliter (in sede di indirizzo) e regolazione ex post e singulatim (in sede sanzionatoria). Il contributo si focalizza infine sulle conseguenze di questo mutamento di paradigma, evidenziando l’impatto dei principi della l. n. 241/1990 sul procedimento sanzionatorio delle Autorità rispetto alla fase di iniziativa e pre-istruttoria e al termine massimo di conclusione del procedimento. Infine, viene formulata una proposta ricostruttiva alla luce dell’art. 6 della CEDU e dell’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea: la presunzione iuris tantum di illegittimità dei provvedimenti sanzionatori adottati in violazione del termine massimo di 180 giorni ex art. 2, c. 4, l. n. 241/1990.

I principi del procedimento nell’esercizio del potere sanzionatorio delle Autorità amministrative indipendenti. Tessuto delle fonti e nodi sistematici.

MONTEDURO, MASSIMO
2013-01-01

Abstract

La disciplina giuridica dei procedimenti sanzionatori delle Autorità indipendenti esibisce una marcata differenziazione, ai limiti dell’incoerenza del quadro complessivo. Ciascuna Autorità sembra enfatizzare la particolare complessità delle proprie funzioni come giustificazione per un esercizio del potere di autonormazione, in forma regolamentare, in maniera tale da disegnare modelli procedimentali eterogenei e multipli, su misura delle proprie peculiarità: ne emerge una tendenza centrifuga che dà vita, agli occhi dell’interprete, a un paesaggio estremamente frastagliato. Muovendo dalla marcata eterogeneità tra i procedimenti sanzionatori delle Autorità indipendenti in base ai rispettivi regolamenti, il contributo affronta innanzitutto il problema dei rapporti tra le fonti (l. n. 241/1990, l. n. 689/1981, leggi di disciplina delle Autorità e relativi regolamenti sanzionatori) ai fini dell’individuazione di principi comuni applicabili ai procedimenti sanzionatori delle Autorità indipendenti. Criticando il paradigma dominante (che postula una “cedevolezza” della legge generale sul procedimento amministrativo rispetto alle discipline speciali proprie di ogni Autorità), il contributo riafferma la centralità ordinamentale della l. n. 241/1990. Quanto ai rapporti tra la l. n. 241/1990 e la l. n. 689/1981, il criterio della specialità viene messo a confronto con la plurifunzionalità del potere sanzionatorio delle Autorità indipendenti. La tesi sviluppata è quella secondo cui il potere sanzionatorio delle Autorità partecipa non solo della classica funzione punitiva e dissuasiva, consustanziale all’intero sistema della l. n. 689/1981, ma anche, ed in misura forse prevalente, della funzione di regolazione propria delle Autorità, fino a qualificarsi come attività di regolazione ex post e singulatim, vale a dire come verifica dell’efficacia, ricalibratura nel caso concreto e assestamento rispetto ai singoli operatori dell’attività di regolazione svolta ex ante e generaliter. L’attività di regolazione amministrativa indipendente viene ricostruita come circolo di azione, reazione e retroazione, distinguendo tra regolazione ex ante e generaliter (in sede di indirizzo) e regolazione ex post e singulatim (in sede sanzionatoria). Il contributo si focalizza infine sulle conseguenze di questo mutamento di paradigma, evidenziando l’impatto dei principi della l. n. 241/1990 sul procedimento sanzionatorio delle Autorità rispetto alla fase di iniziativa e pre-istruttoria e al termine massimo di conclusione del procedimento. Infine, viene formulata una proposta ricostruttiva alla luce dell’art. 6 della CEDU e dell’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea: la presunzione iuris tantum di illegittimità dei provvedimenti sanzionatori adottati in violazione del termine massimo di 180 giorni ex art. 2, c. 4, l. n. 241/1990.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11587/385536
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