L’uso della videosorveglianza nelle parti comuni di edifici condominiali pone non pochi problemi di coordinamento tra la disciplina della proprietà condominiale e la disciplina in materia di diritti della persona e di protezione dei dati personali. Un recente provvedimento del Tribunale di Trani – che, di seguito, si commenta – tende a confondere i presupposti di liceità dell’installazione dell’impianto, come atto di iniziativa del singolo condomino o del condominio, dai presupposti di liceità del trattamento di dati personali come attività ad esso correlata. Si propongono alcune riflessioni volte a fare maggiore chiarezza sul punto, nel quadro più generale del tema della tutela dei diritti della persona in àmbito condominiale e del bilanciamento tra interessi in conflitto.
Uso della videosorveglianza nelle parti comuni dell’edificio condominiale: presupposti di liceità prima e dopo la l. n. 220 del 2012
VITERBO, FRANCESCO GIACOMO
2014-01-01
Abstract
L’uso della videosorveglianza nelle parti comuni di edifici condominiali pone non pochi problemi di coordinamento tra la disciplina della proprietà condominiale e la disciplina in materia di diritti della persona e di protezione dei dati personali. Un recente provvedimento del Tribunale di Trani – che, di seguito, si commenta – tende a confondere i presupposti di liceità dell’installazione dell’impianto, come atto di iniziativa del singolo condomino o del condominio, dai presupposti di liceità del trattamento di dati personali come attività ad esso correlata. Si propongono alcune riflessioni volte a fare maggiore chiarezza sul punto, nel quadro più generale del tema della tutela dei diritti della persona in àmbito condominiale e del bilanciamento tra interessi in conflitto.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.