Con l’approvazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 il legislatore ha dettato una disciplina innovativa in ordine al vigente sistema delle autonomie locali. Nel nuovo scenario istituzionale significativo è il ruolo della Città metropolitana alla quale la legge n. 56/’14 cit. rimette un ruolo generale trainante e un raggio di azione tutt’altro che circoscritto: ciò a prescindere dalle peculiarità e dalle forti eterogeneità dei territori interessati. Ulteriori motivi di riflessione sono forniti, poi, dal tema della c.d. area vasta e della figura soggettiva chiamata a governare le relative funzioni: ciò principalmente perché la riforma de qua ritiene le città metropolitane a guisa di realtà immodificabili per struttura, dimensione e funzione, eliminando quindi qualsivoglia ambito di manovra e prescindendo dalla questione del generale ridisegno del mosaico amministrativo territoriale. La l. n. 56/’14 non si basa, invero, su una prospettiva generale fondata, a sua volta, sulla previa analisi e individuazione delle funzioni e, di conseguenza, perviene a sovrapporre il piano concettuale con quello dell’assetto organizzativo. Della città metropolitana sono indagati altresì gli organi, lo statuto e le risorse; non solo: spazio è dato all’attuale portata del principio autonomistico, in connessione altresì ad un interrogativo circa l’effettiva configurabilità di un ente territoriale costitutivo della Repubblica che, però, non sia direttamente rappresentativo.
Le città metropolitane
PORTALURI, Pier Luigi;
2014-01-01
Abstract
Con l’approvazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 il legislatore ha dettato una disciplina innovativa in ordine al vigente sistema delle autonomie locali. Nel nuovo scenario istituzionale significativo è il ruolo della Città metropolitana alla quale la legge n. 56/’14 cit. rimette un ruolo generale trainante e un raggio di azione tutt’altro che circoscritto: ciò a prescindere dalle peculiarità e dalle forti eterogeneità dei territori interessati. Ulteriori motivi di riflessione sono forniti, poi, dal tema della c.d. area vasta e della figura soggettiva chiamata a governare le relative funzioni: ciò principalmente perché la riforma de qua ritiene le città metropolitane a guisa di realtà immodificabili per struttura, dimensione e funzione, eliminando quindi qualsivoglia ambito di manovra e prescindendo dalla questione del generale ridisegno del mosaico amministrativo territoriale. La l. n. 56/’14 non si basa, invero, su una prospettiva generale fondata, a sua volta, sulla previa analisi e individuazione delle funzioni e, di conseguenza, perviene a sovrapporre il piano concettuale con quello dell’assetto organizzativo. Della città metropolitana sono indagati altresì gli organi, lo statuto e le risorse; non solo: spazio è dato all’attuale portata del principio autonomistico, in connessione altresì ad un interrogativo circa l’effettiva configurabilità di un ente territoriale costitutivo della Repubblica che, però, non sia direttamente rappresentativo.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.