Dopo un intenso dibattito durato più di mezzo secolo, la sentenza 91/1973 della Corte Costituzionale cancellò dal codice civile italiano il divieto di donazione fra coniugi, risalente al diritto romano. Affermatosi in via consuetudinaria nel corso del II secolo a.C., infatti, tale divieto era sopravvis- suto fino alla compilazione giustinianea, per passare poi in alcune legislazioni di tradizione romanistica. In età preclassica e fino alle riforme di età severiana, tuttavia, il divieto era stato ridimensionato da una serie di eccezioni elaborate con il con- sueto approccio casistico nella riflessione dei giuristi romani, eccezioni che avevano portato a rendere più malleabile l’applicazione del divieto e a ridimensionarne la portata. I tempi sono ormai maturi per tornare a riflettere in prospettiva storica sulle ragioni di tale divieto grazie agli strumenti ermeneutici acquisiti negli ultimi anni alla ricerca romanistica e senza lasciarsi condizionare dal dibattito sul diritto positivo, ormai definitivamente sopito a distanza di quasi mezzo secolo dalla sua abrogazione nell’ordinamento italiano. Prefazione al volume di Luigi Capogrossi Colognesi.
Il divieto di donazione fra coniugi nell'esperienza giuridica romana. I. Origini e profili del dibattito giurisprudenziale fra tarda repubblica ed età antonina
Buongiorno, Pierangelo
2018-01-01
Abstract
Dopo un intenso dibattito durato più di mezzo secolo, la sentenza 91/1973 della Corte Costituzionale cancellò dal codice civile italiano il divieto di donazione fra coniugi, risalente al diritto romano. Affermatosi in via consuetudinaria nel corso del II secolo a.C., infatti, tale divieto era sopravvis- suto fino alla compilazione giustinianea, per passare poi in alcune legislazioni di tradizione romanistica. In età preclassica e fino alle riforme di età severiana, tuttavia, il divieto era stato ridimensionato da una serie di eccezioni elaborate con il con- sueto approccio casistico nella riflessione dei giuristi romani, eccezioni che avevano portato a rendere più malleabile l’applicazione del divieto e a ridimensionarne la portata. I tempi sono ormai maturi per tornare a riflettere in prospettiva storica sulle ragioni di tale divieto grazie agli strumenti ermeneutici acquisiti negli ultimi anni alla ricerca romanistica e senza lasciarsi condizionare dal dibattito sul diritto positivo, ormai definitivamente sopito a distanza di quasi mezzo secolo dalla sua abrogazione nell’ordinamento italiano. Prefazione al volume di Luigi Capogrossi Colognesi.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.