SOMMARIO - L'art. 2929 bis c.c. modifica indirettamente l'art. 602 c.p.c. perché rende possibile espropriare i beni di un terzo anche quando l'inefficacia è solo presunta e in assenza di una sentenza di revoca passata in giudicato. L'evidente capovolgimento della consueta scansione temporale tra cognizione ed esecuzione ha inevitabili ripercussioni — di cui si evidenziano le criticità — sia sul diritto di difesa del debitore e del terzo, sia sul concorso dei creditori.

La nuova fattispecie legislativa di espropriazione contro il terzo proprietario: l'art. 2929 bis c.c.

PERAGO CARMELA
Writing – Review & Editing
2019-01-01

Abstract

SOMMARIO - L'art. 2929 bis c.c. modifica indirettamente l'art. 602 c.p.c. perché rende possibile espropriare i beni di un terzo anche quando l'inefficacia è solo presunta e in assenza di una sentenza di revoca passata in giudicato. L'evidente capovolgimento della consueta scansione temporale tra cognizione ed esecuzione ha inevitabili ripercussioni — di cui si evidenziano le criticità — sia sul diritto di difesa del debitore e del terzo, sia sul concorso dei creditori.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11587/437002
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