Nell’identificazione della società consortile irregolare di fatto l’utilizzo dei termini “irregolare” e “di fatto” evoca la necessità di comprendere preliminarmente se sussiste una qualche differenza tra i due concetti per poi procedere alla determinazione delle (della) fattispecie predette. Varie sono state le posizioni di dottrina e giurisprudenza, ma al di là dei vari orientamenti quello che più interessa è che la società di fatto si identifica sulla base della mancanza di un atto scritto, dunque il criterio identificativo della fattispecie attiene al piano della forma attraverso cui si manifesta la volontà delle parti; la società irregolare è definita invece sulla base della mancata iscrizione nel registro delle imprese, pertanto il criterio di identificazione attiene ad un elemento esterno al contratto (la pubblicità, appunto, nel Registro delle Imprese), contratto che si presuppone esista in forma scritta. Se ci si sposta sul piano della disciplina è possibile riscontrare tuttavia l’applicazione delle medesime regole. Entrambe le fattispecie sono ricondotte alla normativa degli artt. 2297 e 2317 c.c. e a quella da essi conseguente, come soprattutto le norme in materia di fallimento delle società. Ora ponendo l’attenzione alle società consortili ci si chiede se sia possibile porre sullo stesso piano della definizione della fattispecie la società irregolare e la società di fatto; considerando come società consortile irregolare quella in cui esiste un contratto scritto ma non iscritto nel registro delle imprese e come società consortile di fatto quella società la cui stipulazione del contratto deriva da comportamenti concludenti.
La società consortile irregolare di fatto
Luchena, Serenella
2019-01-01
Abstract
Nell’identificazione della società consortile irregolare di fatto l’utilizzo dei termini “irregolare” e “di fatto” evoca la necessità di comprendere preliminarmente se sussiste una qualche differenza tra i due concetti per poi procedere alla determinazione delle (della) fattispecie predette. Varie sono state le posizioni di dottrina e giurisprudenza, ma al di là dei vari orientamenti quello che più interessa è che la società di fatto si identifica sulla base della mancanza di un atto scritto, dunque il criterio identificativo della fattispecie attiene al piano della forma attraverso cui si manifesta la volontà delle parti; la società irregolare è definita invece sulla base della mancata iscrizione nel registro delle imprese, pertanto il criterio di identificazione attiene ad un elemento esterno al contratto (la pubblicità, appunto, nel Registro delle Imprese), contratto che si presuppone esista in forma scritta. Se ci si sposta sul piano della disciplina è possibile riscontrare tuttavia l’applicazione delle medesime regole. Entrambe le fattispecie sono ricondotte alla normativa degli artt. 2297 e 2317 c.c. e a quella da essi conseguente, come soprattutto le norme in materia di fallimento delle società. Ora ponendo l’attenzione alle società consortili ci si chiede se sia possibile porre sullo stesso piano della definizione della fattispecie la società irregolare e la società di fatto; considerando come società consortile irregolare quella in cui esiste un contratto scritto ma non iscritto nel registro delle imprese e come società consortile di fatto quella società la cui stipulazione del contratto deriva da comportamenti concludenti.File | Dimensione | Formato | |
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