La Legge costituzionale 11 febbraio 2022, n.1, di modifica degli artt. 9 e 41 cost, ha introdotto tra i principi fondamentali dell’ordinamento, la tutela dell’ambiente, degli ecosistemi e della biodiversità e ha demandato invece alla legge dello Stato la concreta disciplina delle forme e dei modi di tutela degli animali. Se interpretato in chiave gerarchica, a prescindere dall’intento del legislatore ed al di fuori dell’episteme personalista della Costituzione, il testo potrebbe giustificare una tutela differenziata delle specie animali, a seconda della loro appartenenza o meno alle categorie protette, come sembra accadere con riferimento alle norme contenute nella legge di bilancio 2023. Il saggio si sofferma sulla nozione di specie protette elaborata, a partire dal secondo dopoguerra, in seno alla IUCN (International Union for Conservation of Nature), responsabile della compilazione delle liste rosse. Successivamente prende sinteticamente in esame la complessa e articolata normativa che se ne occupa, a livello internazionale ed euro unitario, ravvisando la possibilità di canalizzarla lungo due direttrici: una riconducibile alla applicazione della CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) e dunque sostanzialmente repressiva e l’altra alla applicazione delle fonti pattizie che proteggono la biodiversità, con particolare riferimento alla vita selvatica, pertanto fondamentalmente conservativa. Infine il saggio ipotizza una lettura della riforma costituzionale che incida sulla tutela degli animali istituendo diversi livelli di tutela.

LA RIFORMA DELLA “COSTITUZIONE AMBIENTALE” ITALIANA E LA TUTELA DELLE SPECIE ANIMALI A RISCHIO DI ESTINZIONE, NEL PRISMA DELLA DISCIPLINA MULTILIVELLO SULLA SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITÀ. Il quadro generale ed alcune riflessioni critiche

Pierri, Maurizia
2023-01-01

Abstract

La Legge costituzionale 11 febbraio 2022, n.1, di modifica degli artt. 9 e 41 cost, ha introdotto tra i principi fondamentali dell’ordinamento, la tutela dell’ambiente, degli ecosistemi e della biodiversità e ha demandato invece alla legge dello Stato la concreta disciplina delle forme e dei modi di tutela degli animali. Se interpretato in chiave gerarchica, a prescindere dall’intento del legislatore ed al di fuori dell’episteme personalista della Costituzione, il testo potrebbe giustificare una tutela differenziata delle specie animali, a seconda della loro appartenenza o meno alle categorie protette, come sembra accadere con riferimento alle norme contenute nella legge di bilancio 2023. Il saggio si sofferma sulla nozione di specie protette elaborata, a partire dal secondo dopoguerra, in seno alla IUCN (International Union for Conservation of Nature), responsabile della compilazione delle liste rosse. Successivamente prende sinteticamente in esame la complessa e articolata normativa che se ne occupa, a livello internazionale ed euro unitario, ravvisando la possibilità di canalizzarla lungo due direttrici: una riconducibile alla applicazione della CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) e dunque sostanzialmente repressiva e l’altra alla applicazione delle fonti pattizie che proteggono la biodiversità, con particolare riferimento alla vita selvatica, pertanto fondamentalmente conservativa. Infine il saggio ipotizza una lettura della riforma costituzionale che incida sulla tutela degli animali istituendo diversi livelli di tutela.
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