Con l’ordinanza 2 settembre 2022, n. 25942, la Cassazione chiarisce le caratteristiche e la tassazione della ricognizione di debito nell’imposta di registro, indicando che la mera menzione di un debito, sottesa alla dichiarazione di volerlo postergare rispetto ad un nuovo finanziamento, non può integrare una ricognizione di debito, né può considerarsi enunciata, in quanto non collocata in un atto tra le stesse parti del rapporto obbligatorio che andrebbe inteso riconosciuto. Il contributo, ricostruita criticamente la disciplina della ricognizione di debito e in particolare gli spazi per l'applicazione ad essa dell'imposta di registro in misura proporzionale, evidenzia la necessità che alla dichiarazione che si assume ricognitiva sia sottesa una volontà del debitore di intervenire nel rapporto obbligatorio chiarendone eventuali aspetti dubbi.
L'impegno alla postergazione di un debito non è tassabile come sua ricognizione
Bartolazzi Menchetti, Edgardo Marco
2023-01-01
Abstract
Con l’ordinanza 2 settembre 2022, n. 25942, la Cassazione chiarisce le caratteristiche e la tassazione della ricognizione di debito nell’imposta di registro, indicando che la mera menzione di un debito, sottesa alla dichiarazione di volerlo postergare rispetto ad un nuovo finanziamento, non può integrare una ricognizione di debito, né può considerarsi enunciata, in quanto non collocata in un atto tra le stesse parti del rapporto obbligatorio che andrebbe inteso riconosciuto. Il contributo, ricostruita criticamente la disciplina della ricognizione di debito e in particolare gli spazi per l'applicazione ad essa dell'imposta di registro in misura proporzionale, evidenzia la necessità che alla dichiarazione che si assume ricognitiva sia sottesa una volontà del debitore di intervenire nel rapporto obbligatorio chiarendone eventuali aspetti dubbi.File | Dimensione | Formato | |
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