La Corte costituzionale coglie l’occasione offerta da un conflitto di attribuzione per meglio definire il perimetro applicativo del diritto a comunicare riservatamente nell’età del dato. Lo fa attraverso un’argomentazione “a matrioska”: premette che l’acquisizione di posta elettronica e instant messaging contenuti in un dispositivo non è qualificabile come intercettazione, ma come sequestro; appura che lo scambio di e-mail, SMS, WhatsApp e simili rappresenta, di per sé, una forma “contemporanea” di corrispondenza agli effetti degli artt. 15 e 68, comma 3, Cost.; e chiarisce – in modo fortemente innovativo – che la tutela costituzionale del diritto a comunicare riservatamente riguarda, persino nella forma rafforzata dell’art. 68 Cost., anche il momento “statico” dello scambio comunicativo, cioè quello successivo alla ricezione e presa visione del messaggio da parte del destinatario. Una decisione, in sé ineccepibile, che schiude nuovi scenari: se la posta elettronica e la messaggistica sono una forma di comunicazione, il sequestro probatorio del device, quando si estende a tali dati comunicativi in esso contenuti, è uno strumento sufficiente a garantire la tutela costituzionale dell’art. 15 Cost.?

Le prerogative parlamentari (e non solo) nell’era della virtual communication

Del Giudice, Agnese
2024-01-01

Abstract

La Corte costituzionale coglie l’occasione offerta da un conflitto di attribuzione per meglio definire il perimetro applicativo del diritto a comunicare riservatamente nell’età del dato. Lo fa attraverso un’argomentazione “a matrioska”: premette che l’acquisizione di posta elettronica e instant messaging contenuti in un dispositivo non è qualificabile come intercettazione, ma come sequestro; appura che lo scambio di e-mail, SMS, WhatsApp e simili rappresenta, di per sé, una forma “contemporanea” di corrispondenza agli effetti degli artt. 15 e 68, comma 3, Cost.; e chiarisce – in modo fortemente innovativo – che la tutela costituzionale del diritto a comunicare riservatamente riguarda, persino nella forma rafforzata dell’art. 68 Cost., anche il momento “statico” dello scambio comunicativo, cioè quello successivo alla ricezione e presa visione del messaggio da parte del destinatario. Una decisione, in sé ineccepibile, che schiude nuovi scenari: se la posta elettronica e la messaggistica sono una forma di comunicazione, il sequestro probatorio del device, quando si estende a tali dati comunicativi in esso contenuti, è uno strumento sufficiente a garantire la tutela costituzionale dell’art. 15 Cost.?
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