Analisi dei contenuti della legge 220/2021, recante “Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo”, che ha introdotto nell’ordinamento italiano il divieto assoluto per gli intermediari operanti nel settore bancario, finanziario, assicurativo, della previdenza complementare, nonché per le fondazioni bancarie e i fondi pensione, di finanziare le società coinvolte nella produzione e nella commercializzazione di mine antipersona e di munizioni a grappolo (cd. cluster bombs). In particolare, il commento si concentra sull'art. 6, che pone a presidio del citato divieto nuove sanzioni amministrative, a carico non solo degli intermediari abilitati, quali soggetti collettivi destinatari dei nuovi obblighi, ma anche delle persone fisiche titolari di funzioni apicali in seno a tali enti.
Commento all'art. 6, Legge 9.12.2021, n. 220. Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo
Laura De Stradis
2024-01-01
Abstract
Analisi dei contenuti della legge 220/2021, recante “Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo”, che ha introdotto nell’ordinamento italiano il divieto assoluto per gli intermediari operanti nel settore bancario, finanziario, assicurativo, della previdenza complementare, nonché per le fondazioni bancarie e i fondi pensione, di finanziare le società coinvolte nella produzione e nella commercializzazione di mine antipersona e di munizioni a grappolo (cd. cluster bombs). In particolare, il commento si concentra sull'art. 6, che pone a presidio del citato divieto nuove sanzioni amministrative, a carico non solo degli intermediari abilitati, quali soggetti collettivi destinatari dei nuovi obblighi, ma anche delle persone fisiche titolari di funzioni apicali in seno a tali enti.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


