Le recenti pronunce giurisprudenziali sull’affidamento dell’animale di affezione in caso di crisi della coppia e le iniziative legislative che pervengono al riconoscimento dell’animale come “essere senziente”, inducono alla rinnovata riflessione sulla disciplina che si applica alla compravendita di animali domestici. La giurisprudenza, negli ultimi anni, quando si è trovata a dover decidere in ordine a lamentati “difetti” dell’animale venduto ha applicato la disciplina della garanzia legale di conformità di cui al codice del consumo. Tale scelta trova una conferma a posteriori quando il legislatore italiano, nel recepire la direttiva 771/2019/UE, sceglie di annoverare nell’elenco che definisce il “bene” compravenduto, ex art. 128 cod. cons., gli “animali vivi”. Il saggio si pone l’obiettivo di ricercare i risvolti giuridici concreti degli interventi occorsi, tenendo presenti tutte le possibili, e diametralmente diverse, implicazioni che la “gerarchia dei rimedi” imposta dal codice del consumo può comportare. Nel condividere l’arresto per cui l’animale e beneficiario della tutela apprestata dal diritto e non titolare di un diritto, si intende, pero , rimarcare la necessita che si applichino i “giusti” rimedi, che portino l’interprete ad attingere, secondo ragionevolezza, da paradigmi e strumenti del diritto delle persone per una tutela effettiva dell’animale di affezione “difforme” dal contratto.
Tutela degli animali di affezione “difformi"
Tomasi, Annagrazia
2026-01-01
Abstract
Le recenti pronunce giurisprudenziali sull’affidamento dell’animale di affezione in caso di crisi della coppia e le iniziative legislative che pervengono al riconoscimento dell’animale come “essere senziente”, inducono alla rinnovata riflessione sulla disciplina che si applica alla compravendita di animali domestici. La giurisprudenza, negli ultimi anni, quando si è trovata a dover decidere in ordine a lamentati “difetti” dell’animale venduto ha applicato la disciplina della garanzia legale di conformità di cui al codice del consumo. Tale scelta trova una conferma a posteriori quando il legislatore italiano, nel recepire la direttiva 771/2019/UE, sceglie di annoverare nell’elenco che definisce il “bene” compravenduto, ex art. 128 cod. cons., gli “animali vivi”. Il saggio si pone l’obiettivo di ricercare i risvolti giuridici concreti degli interventi occorsi, tenendo presenti tutte le possibili, e diametralmente diverse, implicazioni che la “gerarchia dei rimedi” imposta dal codice del consumo può comportare. Nel condividere l’arresto per cui l’animale e beneficiario della tutela apprestata dal diritto e non titolare di un diritto, si intende, pero , rimarcare la necessita che si applichino i “giusti” rimedi, che portino l’interprete ad attingere, secondo ragionevolezza, da paradigmi e strumenti del diritto delle persone per una tutela effettiva dell’animale di affezione “difforme” dal contratto.| File | Dimensione | Formato | |
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